Studio Irene Tedeschi

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Piano formativo e libretto formativo per contratti di apprendistato professionalizzante

Le aziende che assumono apprendisti hanno la possibilità di usufruire di un duplice incentivo normativo e contributivo.Le aziende sono obbligate a impartire all’apprendista l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato. La formazione dell'apprendista può avvenire internamente all'azienda o al di fuori della stessa.

  • La formazione interna può essere erogata soltanto dalle aziende che possiedono la capacità formativa interna, tale capacità viene riconosciuta quando in azienda sono presenti le seguenti risorse:

         - risorse umane idonee a trasferire competenze                                                                          

         - tutor con conformazione e competenze tecnico professionali adeguate                              

         - locali aziendali disponibili ed idonei a garantire lo svolgimento corretto della formazione formale interna.

L’azienda deve consegnare all’apprendista oltre al contratto di lavoro il P.F.I. (Piano Formativo Individuale). Nel P.F.I. devono essere indicati il percorso di formazione formale e non formale dell’apprendista nonché la ripartizione tra formazione aziendale ed extra aziendale. Le aziende devono conservare tutta la documentazione relativa alla formazione dell’apprendista.

Per gli istituti di vigilanza l’elaborazione del P.F.I. costituisce il principale riferimento ai fini della valutazione della correttezza degli adempimenti in capo al datore di lavoro.

Il libretto Formativo del Cittadino si suddivide in due sezioni:

  • la prima sezione deve contenere: dati personali, esperienze lavorative/professionali, titoli di istruzione e di formazione, esperienze formative.
  • la seconda sezione deve contenere: il rilevamento delle competenze tramite tabella, composta delle voci "tipologia", "descrizione", "contesto di acquisizione", "periodo di acquisizione", "evidenze documentali".

La violazione degli obblighi formativi comporta per il datore di lavoro l’obbligo di versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo dell’apprendistato, maggiorata del 100.

Per maggiori informazioni consultare il documento in allegato

20-11-2013
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