
VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO AL FONDO DI SOLIDARIETA’ RESIDUALE
Il legislatore, con l’art. 3 L. 92/2012, ha inteso ampliare le tutele previdenziali a tutti i lavoratori (esclusi i dirigenti) in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa utilizzando i fondi di solidarietà bilaterale costituiti dalle rappresentanze sindacali e datoriali nei settori non coperti da cassa integrazione. Pertanto l’INPS, mediante circolare n 100/2014, comunicato stampa del 03/09/14 e Messaggio n. 6897/2014 ha reso noto i termini ed i presupposti per il versamento del contributo ordinario al fondo di solidarietà residuale.